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Missione

La Universal Peace Federation è una alleanza globale di individui e organizzazioni dedicate alla costruzione di un mondo di pace e prosperità per tutte le persone.

I Principi di pace della federazione

  1. Siamo una famiglia umana creata da Dio, la Causa Prima.
  2. Le più alte qualità degli esseri umani sono morali e spirituali.
  3. La famiglia è scuola d’amore e di pace.
  4. Il modo di riconciliare la famiglia umana divisa è di vivere per il bene del prossimo.
  5. La cooperazione al di la delle barriere etniche, religiose e nazionali ci guida ad una pace duratura.

Obiettivi

  1. Promuovere la partnerships tra governi, religioni e società civile, che perseguano lo sviluppo basato su valori universali.
  2. Promuovere una cultura di pace attraverso l’educazione, lo sport, le arti, i mezzi di informazione ed il volontariato.
  3. Promuovere e favorire la cooperazione interreligiosa.
  4. Promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti.
  5. Rafforzare i legami familiari che costituiscono il contributo base alla pace globale.

I fondatori

La Universal Peace Federation è stata fondata dai coniugi Dr. Sun Myung Moon e Dr.ssa Hak Ja Han.

È stata inaugurata il 12 settembre 2005, al Lincoln Center, di New York con 376 delegati da 157 nazioni, come alleanza globale di leaders in campo politico, religioso, accademico, economico e civile, e di organizzazioni il cui obiettivo è promuovere la pace, con la speranza di contribuire alla costruzione di un mondo in cui popoli, culture, razze, religioni e nazionalità possano vivere insieme in armonia, rispetto reciproco, collaborazione e prosperità universale.

Oggi, la UPF fa tesoro di oltre 50 anni di esperienza del movimento dell'Unificazione ed è attiva e radicata in 180 nazioni nel mondo.

UPF-Ticino

La Universal Peace Federation / UPF-Ticino è nata il 30 gennaio 2009 promossa da un gruppo di persone già impegnate in diversi settori sociali e sensibili al tema della pace nel mondo.

La UPF-Ticino che si avvale già della collaborazione con la UPF Svizzera e UPF Italia ha in programma la distribuzione delle rivista in lingua italiana dal titolo "Voci di Pace".

Dedicata ad iniziative sul territorio ticinese volte alla promozione del dialogo, della cooperazione, della formazione e del benessere sociale.

Statuto

COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE

 

Art. 1 - Costituzione

Con il nome UNIVERSAL PEACE FEDERATION – TICINO, definita di seguito “l’Associazione” viene costituita una Associazione di diritto civile, per una durata illimitata, senza fini di lucro, con personalità giuridica conforme all’Articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

 

Art. 2 - Scopo

L’Associazione UNIVERSAL PEACE FEDERATION – TICINO, (UPF – Ticino) ha lo scopo di promuovere una vera cultura di pace che trascenda le religioni, le etnie, le nazionalità, in conformità ai principi morali e istituzionali della “UPF INTERNATIONAL” con sede a Tarrytown, NY 10591; USA, (e della UPF Svizzera con sede a 1092 Belmont-sur-Lausanne, Chemin de la Pierreire 1d) alle quali aderisce:

Missione

La UPF Internazionale è una associazione globale di individui e di organizzazioni dedicate alla costruzione della pace globale, e di un mondo nel quale tutti possano vivere in libertà, armonia, cooperazione e co-prosperità.

Obiettivi

Promuovere le partnerships tra governi, religioni e società civile, che perseguano lo sviluppo basato su valori universali.

Promuovere una cultura di pace attraverso l’educazione, lo sport, le arti, i mezzi di informazione ed il volontariato.

Promuovere e favorire la cooperazione interreligiosa.

Promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti.

Rafforzare i legami familiari che costituiscono il contributo base alla pace globale.

La UPF Internazionale considera la libertà religiosa un diritto fondamentale di ogni essere umano, essa si impegna in particolare a lavorare per il raggiungimento della pace tra le religioni, condizione fondamentale per la realizzazione della pace nel mondo.

Per la realizzazione dello scopo sociale l’Associazione sia nei confronti degli associati che di terzi può:

Organizzare e promuovere conferenze, convegni e seminari di studio con organizzazioni nazionali e internazionali, anche con il supporto di esperti ed esponenti religiosi, accademici, politici, culturali ed economici.

Nominare “Ambasciatori di Pace”, ossia formatori-costruttori di pace che operino nei vari settori della vita sociale (scuola, famiglia, posto di lavoro, tempo libero, ecc.) per realizzare concretamente gli scopi associativi.

Promuovere una stretta collaborazione tra leader politici, leader della diplomazia e leader religiosi per elaborare e proporre soluzioni idonee per i problemi di convivenza pacifica nel mondo, nel rispetto profondo delle radici etniche, culturali e religiose dei conflitti.

Promuovere attività educative finalizzate all’affermazione dei valori etici e morali e, in particolare, quelli della famiglia, cellula base di una società di pace.

Operare in cooperazione con organizzazioni religiose nazionali e mondiali al fine di stimolare il dialogo tra le varie confessioni religiose.

Proporre in ogni sede soluzioni ai conflitti e promuovere l’eliminazione delle discriminazioni all’interno della società e dei vari gruppi etnici, razziali, nazionali e religiosi.

Organizzare e proporre programmi di istruzione e di formazione socio-culturale-religiosa, indire concorsi letterari ed artistici, istituire borse di studio nelle scuole di ogni ordine e grado.

Fornire informazioni e documentazione attraverso radio, televisione, giornali, filmati, messaggi internet ed ogni altro mezzo elettronico multimediale in merito alle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la elaborazione di proposte volte a migliorare lo status della famiglia nella società.

Redigere e pubblicare libri, dispense, giornali e periodici rivolti alla diffusione di una cultura di pace incentrata sui valori della famiglia, per realizzare concretamente gli scopi associativi.

Promuovere la creazione, anche congiuntamente ad altri Enti o Organizzazioni pubbliche e private, di Centri di studi e di ricerca, di documentazione con annesse biblioteche, emeroteche e supporti audiovisivi attinenti alla pace nel mondo o la conoscenza storica delle Organizzazioni internazionali operanti nel settore.

Svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna, per il raggiungimento dei propri scopi. Ai fini delle sue attività l’Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con Enti privati e pubblici.

I proventi delle attività poste in essere dall’Associazione per realizzare lo scopo sociale non potranno in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

 

Art. 3 - Sede

La sede dell’Associazione UNIVERSAL PEACE FEDERATION – TICINO, (UPF – Ticino) si trova presso il domicilio del Presidente.

II. SOCI

 

Art. 4 – Adesione

Qualunque persona fisica che si identifichi con gli scopi della UPF – Ticino, ne condivida e ne metta in pratica la visione, può divenire socio dell’Associazione.

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Comitato direttivo che decide in via sovrana, senza essere tenuto a motivare la propria decisione.

 

Art. 5 – Diritto di voto

Ciascun socio ha diritto ad un voto deliberativo nel corso delle Assemblee.

 

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio dell’Associazione si perde a seguito di:

Dimissioni

Decesso

Espulsione

Scioglimento dell’Associazione

Mancato pagamento della quota associativa

 

Art. 7 – Dimissioni

Ciascun socio dell’Associazione può lasciare la stessa per la fine di un mese, a seguito di semplice comunicazione scritta inviata al Comitato direttivo.

Il socio dimissionario non ha pretese sulla tassa sociale versata per l’anno in corso.

 

Art. 8 - Espulsione

I soci che contravvengono gravemente allo scopo o allo spirito dell’Associazione, o che danneggiano gli interessi della stessa, possono essere espulsi tramite decisione scritta e sinteticamente motivata del Comitato direttivo.

I soci espulsi possono ricorrere, entro i 20 giorni successivi alla notifica dell’espulsione, all’Assemblea Generale. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Comitato direttivo.

L’Assemblea Generale decide in ultima istanza a scrutinio segreto dopo aver ascoltato una relazione del Comitato ed il socio espulso, se lo stesso lo richiede.

Il ricorso non sospende l’espulsione.

Il socio espulso non ha pretese sulla tassa sociale versata per l’anno in corso.

 

Art. 9 – Quote associative

L’importo delle quote associative dei soci viene stabilito annualmente dal Comitato direttivo.

 

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 10 – Organi

Gli organi dell'UPF – Ticino sono:

A. L’Assemblea Generale

B. Il Comitato direttivo

C. Il revisore

 

A. L’Assemblea Generale

Art. 11 – Composizione

L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci della UPF – Ticino.

 

Art. 12 – Competenze

L’Assemblea Generale:

Elegge i membri del Comitato direttivo, compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.

Elegge il revisore.

Vota le relazioni che le vengono presentate, approva i conti consuntivi e preventivi ed il programma futuro dell’associazione.

Può presentare mozioni generali, avanzare raccomandazioni o emettere pareri.

Decide in merito ai punti previsti all’Ordine del giorno. Nessuna decisione può essere presa su oggetti non figuranti all’ordine del giorno, a meno che tutti i soci siano presenti.

Approva le modifiche dello Statuto.

Decide in merito ai ricorsi per espulsione.

Decide su qualunque decisione non attribuita ad altro organo.

 

Art. 13 - Sedute

L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno nella data e nel luogo stabiliti dal Comitato direttivo. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate a seguito di decisione del Comitato direttivo, o quando un terzo dei soci presenta domanda scritta in proposito, con l’indicazione dell’Ordine del giorno.

 

Art. 14 – Convocazioni

Le convocazioni, ad opera del Comitato direttivo, devono riportare l’Ordine del giorno, e devono giungere a ciascun avente diritto, per iscritto, almeno 14 giorni prima della data dell’Assemblea.

 

Art. 15 – Deliberazioni e voti

L’Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, fatte salve le disposizioni degli articoli di cui al Titolo VI.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure dal membro più anziano del Comitato direttivo.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano o, se almeno dieci soci lo richiedono, per scrutinio segreto.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Se i voti negativi sommati alle astensioni superano la metà dei voti, la decisione è rinviata a un’assemblea successiva.

 

B. Il Comitato direttivo

Art. 16 – Composizione

Il Comitato direttivo, compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere, è composto da 3 a 11 membri, eletti dall’Assemblea generale per un periodo di due anni. Tutti possono essere rieletti per ulteriori mandati. Le cariche di segretario e di cassiere possono essere attribuite ad una sola persona.

 

Art. 17 – Rappresentanza

Il Presidente, il Vicepresidente il Segretario ed il Cassiere rappresentano disgiuntamente, ed impegnano con firma disgiunta, il Comitato direttivo nella sua globalità.

 

Art. 18 – Dimissioni di un membro

Se uno dei membri del Comitato direttivo desidera presentare le dimissioni nel corso del proprio mandato, o se si trova nell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni, il Comitato direttivo nomina un sostituto provvisorio, il quale resta in carica fino alla successiva Assemblea generale.

 

Art. 19 – Competenze

Il Comitato direttivo:

Decide in merito all’ammissione e all’espulsione dei membri e dei soci.

Prende tutte le decisioni relative alla realizzazione degli scopi e della missione della UPF-Ticino preventivamente approvati dall’Assemblea.

Gestisce i beni della UPF-Ticino. Per spese di gestione corrente potrà disporre liberamente della somma stabilita dalla Assemblea generale.

Istituisce delle commissioni di studio e di lavoro.

Può designare dei rappresentanti per compiti determinati, scegliendoli tra i membri o tra i soci.

Esegue le decisioni dell’Assemblea Generale.

 

Art. 20 – Sedute

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (fatta almeno 14 giorni prima) ogni volta che quest’ultimo lo reputa necessario. Il Comitato direttivo può essere riunito (entro dieci giorni dalla domanda scritta presentata) anche su richiesta della metà dei membri del Comitato stesso, in cui viene indicato l’Ordine del giorno.

 

Art. 21 – Deliberazioni e voti

Il Comitato direttivo delibera validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

 

C. Revisione dei conti

Art. 22 – Revisore

L’Assemblea Generale elegge un revisore per il periodo di due anni. Lui stesso presenta la relazione del revisore dei conti e può essere immediatamente rieleggibile.

 

IV. RISORSE

Art. 23 – Risorse

Le risorse della Associazione sono le seguenti:

- Fondi provenienti dalle sue attività e dalle manifestazioni organizzate dalla stessa.

- Quote associative dei soci.

- Doni e legati.

- Sovvenzioni e sussidi che possono esserle concessi.

- Redditi da capitale.

 

Art. 24 – Amministrazione del patrimonio

L’Associazione acquisisce, aliena e amministra ogni proprio bene nel modo che ritiene utile.

La gestione dei beni è svolta dal Comitato direttivo.

 

Art. 25 – Controllo dei conti

I conti di ciascun esercizio, che inizia in data 1° gennaio e termina in data 31 dicembre, sono oggetto di una relazione del Comitato direttivo all’Assemblea Generale che li ratifica dopo aver preso atto anche della relazione del revisore dei conti.

 

Art. 26 – Responsabilità civile

La Direzione della UPF-Ticino risponde direttamente dei propri atti ed impegni; i suoi soci sono esenti da eventuali responsabilità.

 

V. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 27 – Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono decise dall’Assemblea generale.

Le lettere di convocazione dell’Assemblea devono riportare il testo dello Statuto che sarà proposto.

 

VI. SCIOGLIMENTO

Art. 28 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso esclusivamente da una Assemblea Generale straordinaria convocata a tal fine, e che raccoglie almeno due terzi dei soci.

Se questa prima Assemblea non raggiunge il quorum indicato, viene convocata una seconda Assemblea entro il termine di 20 giorni, la quale decide qualunque sia il numero dei soci presenti. Per pronunciarne lo scioglimento è necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

 

Art. 29 – Destinazione dei beni

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad una Istituzione di utilità pubblica, ad un’opera assistenziale o ad un’altra Associazione che persegue obiettivi analoghi a quelli della UPF-Ticino.

 

Statuto del 30.1.2009

I° Revisione 30.1.2012

II° Revisione 07.02.2023